Il marchio non registrato è un “marchio di fatto”. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purchè detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.
MARCHI
2) Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un marchio?
Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.
3) Come si procede alla registrazione di un marchio nazionale in Italia e in Spagna?
Attraverso il deposito della domanda alla Camera di Commercio che provvederà all’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
In Spagna la registrazione avviene attraverso la trasmissione della domanda all?ifficio Spagnolo di Brevetti e Marchi (O.E.P.M.).
4) Come si può proteggere un marchio a livello internazionale?
Quando gli interessi commerciali del richiedente travalicano i confini nazionali è opportuno proteggere il marchio anche nei Paesi esteri interessati. Il titolare del marchio può scegliere, a seconda delle esigenze aziendali, tra le seguenti possibilità: deposito di un marchio internazionale, individuando i Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid (in tutto sono oltre 70 Paesi, tra cui la Comunità Europea, come Organizzazione) nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio. La domanda di un marchio internazionale può essere presentata solo successivamente al deposito del marchio nazionale. La domanda, redatta su moduli predisposti dal WIPO (World International Property Organization) può essere depositata alla Camera di Commercio che ne curerà l’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che a sua volta lo farà pervenire al WIPO.
Deposito di un marchio comunitario, che consente attraverso un’unica domanda la protezione del marchio in tutti i Paesi dell’Unione Europea. In questo caso non è necessario presentare prima una domanda nazionale. La domanda di marchio della Unione Europea, redatta su appositi moduli predisposti dall’EUIPO (Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale), può essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Roma, oppure direttamente ad Alicante in Spagna, dove ha sede l’Ufficio dei Marchi della EU, anche per via telematica, è consigliabile che la domanda venga presentata da un mandatario autorizzato o studio professionale abilitato con iscrizione in un apposito Albo, in quanto è necessario conoscere la lingua del Paese designato e le leggi locali riguardanti i marchi e i risvolti fiscali dell’operazione.
5) Quando è possibile mettere la “R” di registrato?
Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione. Questo avviene di norma dopo circa tre anni dal deposito.
6) In attesa dell’attestato di registrazione il marchio può essere copiato?
No, perchè i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.
7) Il marchio registrato ha un valore economico?
Si, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per determinare il valore di un marchio. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al marchio, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il marchio appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).
8) In che modo si può impedire ad un’azienda di utilizzare un marchio simile al proprio?
In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.
9) Perché registare il proprio marchio?
Un marchio registrato attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l’uso non autorizzato, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile.
Non registrando il marchio si rischia di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto/servizio, in quanto un’impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile, confondendo i consumatori che potrebbero dirigersi verso i suoi prodotti/servizi invece che verso quelli del fornitore originario. Il che, oltre a far diminuire i profitti di quest’ultima impresa, rischia di danneggiarne sia la reputazione che l’immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore inoltre un marchio scelto e costruito con cura ha comunque, di per sé, un valore commerciale. La proprietà industriale del marchio non ricopre infatti solo una funzione difensiva, ma può essere monetizzata, cioè trasformata secondo un approccio business oriented. In tale ottica, il marchio costituisce un capitale e può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la concessione di licenze, di contratti d’esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. Può inoltre essere utilizzato per accedere a nuove fonti di finanziamento, quali strumenti finanziari tradizionali (mutui, leasing ecc.) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze dell’impresa:
– diritto all’uso esclusivo del proprio marchio registrato con la possibilità dell’aumento del valore commerciale del marchio
– diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il proprio
– diritto di apporre, a fianco del marchio registrato, il simbolo ®
– stipulazione di accordi di licenza o di contratti di franchising, cioè la possibilità di creare una catena di negozi con lo stesso nome facendo pagare una quota per l’uso del marchio.
La registrazione del marchio garantisce, inoltre, una protezione efficace contro la copia, l’imitazione, la usurpazione, e la contraffazione del proprio marchio. Con il marchio registrato è possibile inviare diffide ed intraprendere azioni legali nei confronti dei contraffattori che utilizzano il proprio marchio senza la relativa autorizzazione. È inoltre possibile attribuire un valore attendibile al marchio stesso, per intraprendere operazioni finanziarie o commerciali.rtolarizzazioni dei contratti di licenza).
10) Ogni quanti anni va rinnovato un marchio?
La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito della domanda. Può essere rinnovata alla scadenza per un numero indefinito di volte, sempre per periodi di 10 anni.
11) Cosa NON può essere registrato come marchio?
- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
- i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, ecc.
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
È perciò importante essere certi che non esista un marchio, già registrato, uguale o simile a quello che si intende registrare perché il marchio deve essere un segno d’identità dell’impresa posto a garanzia di qualità e provenienza dei suoi prodotti e servizi.
BREVETTI
1) Quali sono le invenzioni che possono essere oggetto di “brevetto di invenzione industriale”?
Il marchio non registrato è un “marchio di fatto”. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purchè detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.
2) E’ possibile verificare preventivamente l’esistenza di un brevetto per evitare duplicazioni?
Nè gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, nè l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, effettuano ricerche di anteriorità prima del rilascio di un brevetto, perciò è opportuno che il richiedente si accerti che non esistano, nello stato della tecnica, brevetti di invenzione uguali a quello che intende depositare.Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato da studi professionali di mandatari autorizzati..
3) Per depositare una domanda di invenzione è necessario costruire un prototipo per verificare se funziona?
La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.
4) E’ possibile richiedere il rimborso delle tasse?
Nel caso in cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinga la domanda di invenzione, il richiedente ha diritto di ottenere il rimborso delle tasse versate al momento del deposito, ad eccezione della tassa di domanda. Le procedure per ottenere il rimborso sono comunicate contestualmente al provvedimento di reiezione.
5) Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un brevetto?
Il diritto di utilizzare il brevetto in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di brevettare un’invenzione uguale o simile alla propria, se precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso.
6) Il brevetto registrato ha un valore economico?
Si. Per avere una stima del valore economico dei titoli di Proprietà Industriale, la DGLC-UIBM ha messo a punto un sistema di valutazione denominato “Griglia di valutazione economico-finanziaria” per i brevetti e per i disegni/modelli, volto a misurare – seguendo un metodo standardizzato e condiviso tra i diversi attori del mercato – l’incremento di valore all’interno dell’azienda derivante dallo sfruttamento di tali diritti. Nel caso in cui il brevetto appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).
7) In che modo si può impedire ad un’azienda di utilizzare un brevetto simile al proprio?
In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.
8) Perché depositare un brevetto?
oggi il valore di molte aziende è costituito in gran parte dai cosiddetti “asset intangibili”, costituiti dai diritti di proprietà intellettuale (come il marchio, si pensi ad esempio all’importanza dei brand per molti settori, dal lusso all’alimentare) ed industriale (brevetti e modelli).
Con la protezione di un brevetto si tutela l’invenzione e il suo valore economico: altri non potranno brevettare invenzioni identiche o simili né violare i diritti d’uso del brevetto.
E in caso si configuri una violazione dei diritti di produzione o commercializzazione di un’invenzione o modello d’utilità che sia stato brevettato, l’azione legale sarà di più facile risoluzione.
9) Quanto tempo passa prima che venga concesso?
Per il brevetto nazionale: una volta presentata la domanda viene effettuata una ricerca sullo stato dell’arte che il soggetto applicante riceverà entro 9 mesi in modo che possa valutare se valga la pena andare avanti con la procedura o meno. In base alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a Parigi, il 20 Marzo 1883, si è stabilito che si hanno 12 mesi a partire dalla domanda di brevetto per inviarla ad altri uffici brevettuali nazionali, oltre tale periodo non sarà più possibile estendere la richiesta di brevetto in altri paesi. Il diciottesimo mese verrà resa pubblica la documentazione inviata in modo che chiunque possa comunicare e provare all’ufficio brevettuale la presenza di tale invenzione nello stato dell’arte.
In media i tempi per ottenere il brevetto vanno da un periodo fra i 3 e i 6 anni.