

E’partita l’agevolazione diretta alla promozione all’estero dei marchi collettivi, come previsto in Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020: il 15 dicembre 2020 è previsto come giorno di inizio per la presentazione delle domande per marchi e brevetti
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. Nel decreto sono stabiliti inoltre, termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021 pena l’irricevibilità della domanda stessa.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 il decreto 20 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. Nel decreto sono stabiliti inoltre, termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.
Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla ricezione e istruttoria delle domande, saranno curate da Unioncamere che è altresì incaricato all’erogazione delle agevolazioni anche attraverso strutture in house del sistema camerale.
SOGGETTI beneficiari della misura agevolativa sono le associazioni rappresentative di categoria che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino i requisiti previsti del codice della proprietà industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i requisiti previsti dal codice della proprietà industriale, le quali a far data dal 13 marzo 2020:
– abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione;
– abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato.
Le associazioni inoltre, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede legale in Italia;
– nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche;
– non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
– non avere assunto delibere di scioglimento dell’associazione.
OGGETTO dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto di promozione all’estero di un marchio collettivo o di certificazione. Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni riferite a titoli di spesa emessi a far data dal 13 marzo 2020.
Il progetto deve prevedere la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione dei marchi collettivi:
– fiere e saloni internazionali;
– eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
– incontri bilaterali con associazioni estere;
– seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
– azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021 pena l’irricevibilità della domanda stessa.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC dell’associazione all’indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it indicando nell’oggetto «Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione».
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. La data di presentazione è la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.
Il decreto specifica che le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.