

Il 23 di Gennaio 2019, il Tribunale di Giustizia della Unione Europea nella Sentencia inerente al caso C-661/17/ International Protection Appeals Tribunal ha risolto, che uno Stato membro che abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione Europea a norma dell’articolo 50 del Trattato dell’Unione Europea, continua ad essere competente come Stato ai sensi del regolamento Dublino III.
Per questo, spetta a ogni Stato membro determinare le circostanze in cui intende far uso del proprio potere discrezionale e accettare di esaminare direttamente una domanda di protezione internazionale per la quale non è competente.
Nel caso in questione il commissario Irlandese raccomandava il trasferimento di marito e moglie rifugiadi, nonché del figlio dei coniugi, verso il Regno Unito, alla International Protection Appeals Tribunal (IPAT, Irlanda) . Secondo il commissario, il Regno Unito infatti, era il Paese competente quanto alla presa in carico delle domande di asilo proposte dai coniugi sul fondamento del regolamento Dublino III. L’IPAT riteneva di non essere competente quanto all’esercizio della facoltà conferita dalla clausola discrezionale 2 prevista da detto regolamento, secondo il quale ogni Stato membro può decidere di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente.
Contro la decisione dell’IPAT, le parti riccorrono alla High Court (Alta Corte, Irlanda), la quale afferma che per dirimere la controversia, occorre determinare, in primis, le implicazioni che avrebbe potuto avere per il sistema di Dublino nel processo di recesso del Regno Unito dall’Unione. Diverse sono le questioni che vengono trattate dalla Corte di Giustizia, la piú importante, dettata nella Sentenza è che la notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 TUE non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in detto Stato membro e che, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in detto Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione.
La Corte afferma, quindi, che, come disposto della clausola discrezionale prevista dal regolamento Dublino III, la stessa ha natura facoltativa e non è, peraltro, sottoposta ad alcuna condizione particolare. Grazie alla clausola, ciascuno Stato membro è libero di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni politiche, umanitarie o pratiche, se accettare l’esame di una domanda di protezione internazionale, anche se lo Stato non è competente in applicazione dei criteri definiti dal suddetto regolamento.
Il motivo principale di questa decisione è dovuto al fatto che lo scopo della clausula é quello di salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell’esercizio del diritto di concedere una protezione internazionale.
Secondo parere della Corte di giustizia, il fatto che uno Stato membro, nella specie il Regno Unito, determinato come competente ai sensi del regolamento Dublino III, abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione, nella specie l’Irlanda, ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale, la domanda di protezione internazionale. La Corte esamina, quindi, se il regolamento Dublino III vada interpretato nel senso che impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l’esercizio della clausola discrezionale prevista dal regolamento medesimo siano assicurate dalla stessa autorità nazionale.
Il regolamento di Dublino III non detta quale autoritá sia abilitata a decidere e non precisa nemmeno se uno Stato membro debba attribuire l’applicazione dei criteri inclusi in essa alla stessa autorità. Quello che prevede ad ogni modo, è che ogni Stato membro notifichi immediatamente alla Commissione le autorità responsabili, in particolare, dell’esecuzione degli obblighi risultanti dal regolamento medesimo e ogni cambiamento a dette autorità. Inoltre la Corte conclude che spetta agli Stati membri determinare le autorità nazionali competenti quanto all’applicazione del regolamento Dublino III e aggiunge che uno Stato membro è libero di incaricare autorità diverse dell’applicazione dei criteri definiti da detto regolamento, relativi alla determinazione dello Stato membro competente, e dell’applicazione della clausola discrezionale del regolamento medesimo.
Peraltro, le disposizioni del regolamento Dublino III, essendo facoltative, non impongono a uno Stato membro che non è competente, a prendere in considerazione l’interesse superiore del minore ed a esaminare direttamente questa domanda, secondo la clausola discrezionale del regolamento, non è previsto un ricorso contro la decisione di non far uso della clausola discrezionale. In ultimo, la Corte afferma che, in assenza di prova contraria, il regolamento Dublino III, stabilisce una presunzione secondo la quale è interesse primario del minore considerare la sua situazione come inscindibile da quella dei suoi genitori.
È importante sottolineare che il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. Spetta poi in un secondo momento al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.