

L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi si è aggiunta alle difficoltà economiche e lavorative patite dalle imprese italiane.
Per questo motivo sono stati proposti diversi rimedi per tamponare le necessità minime di imprenditori e lavoratori.
Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.
Il Decreto CuraItalia (Decreto-legge 17 marzo 2020) ha introdotto nuove misure per contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevede: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università; la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali.
In particolare, per quanto di nostro interesse, i provvedimenti del decreto “Cura Italia” ampliano di 1,5 miliardi di euro la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento. Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative volte a fronteggiare questa improvvisa e grave emergenza:
- la garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni;
- si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura);
- è esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa;
- diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
- viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
- è annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
- Il decreto approva, ai sensi dell’articolo 13 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248, le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l’articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall’articolo 12, comma 1, del decreto interministeriale 6 marzo 2017. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono parte integrante del decreto ministeriale 12 febbraio 2019 e si applicano a decorrere dal 15 marzo 2019.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che il FONDO di GARANZIA per le PMI sia ulteriormente potenziato dal DECRETO LIQUIDITA’
Il 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Liquidità (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni.
Con il Decreto liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, il MiSE potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi, aumentandone sia la dotazione finanziaria di circa 7 miliardi entro la fine dell’anno che la capacità di generare circa 100 miliardi di euro di liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
-garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
-garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, senza valutazione su andamento dell’impresa;
-garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, Confidi, senza valutazione sull’andamento dell’impresa.
Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Nel decreto liquidità è inoltre inserita una sospensione delle scadenze fiscali: sospesi i versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il decreto Cura Italia.