

Il 26 settembre 2017, Huawei Technologies ha presentato una domanda di registrazione di marchio all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per materiale informatico. Quello richiesto da Huawei è “un segno figurativo composto da un cerchio che contiene due curve che assomigliano all’immagine di due lettere «u» di colore nero disposte verticalmente e l’una all’inverso dell’altra, che si incrociano e si intersecano per formare un elemento centrale che costituisce un’ellisse orizzontale. Quanto ai due marchi di Chanel, essi sono composti da due curve che assomigliano all’immagine di due lettere «c», di colore nero, disposte orizzontalmente e l’una all’inverso dell’altra, che si incrociano e si intersecano per formare un’ellisse verticale, ove la seconda presenta la peculiarità di contenere le dette curve in un cerchio”, così si legge nella nota diffusa dal Tribunale stesso. Il Tribunale riconosce come «i marchi in conflitto presentano talune somiglianze», ma sottolinea come «le loro differenze visive sono rilevanti. Per quanto riguarda i marchi di Chanel, segnatamente, le curve sono più arrotondate, i loro contorni sono più spessi e la loro disposizione è orizzontale, mentre quella del marchio di Huawei è verticale». Il 28 dicembre 2017, Chanel ha proposto opposizione alla registrazione di detto marchio per il motivo che esso presenta talune similitudini con i suoi marchi francesi registrati precedentemente per profumi, prodotti cosmetici, bigiotteria, articoli in cuoio e capi di abbigliamento. Il Tribunale respinge il ricorso di Chanel contro la registrazione di un marchio di Huawei in quanto i marchi figurativi in conflitto non sono simili. Chanel, parte soccombente, impugnava il rigetto rivolgendosi al Tribunale UE. La casa di moda francese sosteneva, in particolare, che, quando il marchio richiesto veniva ruotato di 90 gradi, allora i marchi in comparazione risultavano essere simili ad un grado medio. Contro tale argomento, il Tribunale ricordava che i segni devono essere confrontati nella forma in cui essi sono protetti, cioè come sono stati registrati o come appaiono nella domanda di registrazione. L’uso effettivo o potenziale di marchi registrati in un’altra forma è irrilevante quando si confrontano i segni (v. Sentenza del 20 aprile 2018, Mitrakos / EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS) , T ‑ 15/17 , non pubblicata, EU: T: 2018: 198, punto 34 e giurisprudenza citata). Per cui, contrariamente a quanto sosteneva Chanel, il confronto tra i segni può essere effettuato solo sulla base delle forme e degli orientamenti in cui tali segni sono registrati o richiesti. Con decisione del 28 novembre 2019, l’EUIPO ha respinto la domanda di Chanel in quanto il marchio richiesto da Huawei non creava rischio di confusione nel pubblico. Il Tribunale Ue, con la sentenza sulla causa T-44/20, respinge il ricorso di Chanel volto all’annullamento di questa decisione. Nella sua motivazione, il Tribunale procede principalmente all’esame del grado di somiglianza tra i segni in conflitto e rileva che, nella valutazione della loro identità o della loro somiglianza, i marchi in conflitto devono essere comparati nella forma nella quale sono registrati e richiesti, indipendentemente da qualsiasi eventuale rotazione nel loro uso sul mercato. Il Tribunale esamina i marchi in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale. Esso rileva che i due marchi sono differenti e poiché i segni in conflitto non sono simili, gli altri fattori rilevanti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione non possono in alcun caso controbilanciare e attenuare tali somiglianza per cui non occorre esaminarli. Due U contro due C, entrambe incrociate: per il Tribunale dell’Unione Europea, il logo del marchio tech Huawei non può essere ricondotto a quello della maison Chanel. Il nuovo marchio europeo di Huawei non viola i diritti di esclusiva della Chanel. Non vi è rischio di confusione tra i due disegni che condividono graficamente la definizione di un’ellissi dovuta all’incrocio di due lettere uguali. Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, Chanel può ricorrere alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma solo per motivi di diritto.