

Automobili Lamborghini S.p.A. famosa azienda produttrice di vetture sportive tra le più ambite al mondo ha chiesto un risarcimento di 200mila euro alla paninoteca ’Lamburghino’ di Segrate, in provincia di Milano, in quanto il marchio della paninoteca, nel nome e nella grafica utilizzati violano il loro marchio industriale registrato. Il logo è troppo somigliante a quello della casa del Toro. La Lamborghini, una volta venuta a conoscenza della cosa, nel 2016, si è mossa con i suoi avvocati avviando una causa contro Rella, titolare del Lamburghino, per concorrenza sleale e sfruttamento non autorizzato di un marchio industriale registrato ed è stato chiesto al ristoratore un risarcimento di circa 200.000 euro, un brutto colpo per il titolare, visto che se dovesse essere condannato sarebbe costretto a chiudere ed a licenziare sette persone. Per ora, a nulla sono valse le giustificazioni del Rella: “Non era assolutamente mia intenzione mettermi in conflitto con la Lamborghini. Non so davvero come io possa essere finito nel mirino della Lamborghini; la mia è una piccola attività periferica e viviamo di una piccola, affezionata, clientela. Una sera vidi un gruppo di stranieri che facevano foto e che poi probabilmente postarono sui social. Potrebbero essere state le loro fotografie a catturare l’attenzione della Lamborghini. Dal mio canto, quando è iniziata la questione ho fatto il possibile per adeguarmi alle richieste dei legali dell’azienda automobilistica cancellando ad esempio i tori che potevano evocare il marchio bolognese. Ma non è bastato. Ogni volta mi contestano qualcosa di diverso: tolti i tori era il font dell’insegna, ora siamo alla fonetica del nome. Spero tuttavia che ora con questa attenzione mediatica tutto si risolva nel migliore dei modi ed aspetto notizie dai miei legali. Mi piacerebbe che la vicenda si risolvesse bonariamente. Non voglio andare contro a nessuno né tantomeno fare niente di male….capirei questo atteggiamento se avessi aperto una catena in Piazza Duomo, ma siamo alla periferia di Segrete e viviamo di una piccola, affezionata, clientela. Ogni volta mi contestano qualcosa di diverso: tolti i tori era il font dell’insegna, ora siamo alla fonetica del nome. Lo cambierei anche domani, ma a questo punto servirebbe a qualcosa?”. La risposta della Lamborghini è stata breve ed irremovibile: “Siamo disponibili ad una risoluzione bonaria della vicenda che dovrà necessariamente includere, tra le altre cose, l’immediata cessazione dell’utilizzo indebito del marchio. L’azienda ha il dovere di tutelare i propri segni distintivi anche al fine di evitare confusione sul mercato sulla provenienza di beni e servizi”. Con la registrazione di un marchio si acquista il diritto all’uso esclusivo dello stesso. Il divieto di uso del marchio si estende anche al caso in cui possa crearsi un rischio di associazione nella mente del pubblico. Ciò significa che, se i consumatori sono portati a ritenere che vi sia un collegamento fra l’utilizzatore non autorizzato di un marchio e il suo titolare, allora l’uso è illecito. Il marchio registrato garantisce ai consumatori di poter risalire alla fonte d’origine dei prodotti o servizi da esso contrassegnati e al titolare di poter impedire a terzi l’uso di marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini. L’illecito sussiste per il solo fatto di realizzare un potenziale danno o il pericolo di un danno al concorrente, prescindendo dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’autore dell’atto illecito; tuttavia, in caso di effettivo accertamento anche dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa l’art. 2600 c.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni che, in caso di concomitanza con altre fattispecie illecite, si applica in via cumulativa e concorrente alle altre sanzioni. L’accertamento di una fattispecie di concorrenza sleale è di fatto demandata alla giurisprudenza la quale dovrà identificare la natura di atto illecito idoneo a danneggiare il corrente e la condotta dolosa o colposa dell’agente; tra le ipotesi più frequenti esaminate dai Tribunali vi sono gli atti di concorrenza parassitaria, il dumping e la pubblicità menzognera. La regolamentazione della concorrenza e del contrasto di quella sleale è finalizzata alla tutela delle imprese avverso gli atti lesivi posti in essere dai concorrenti ma non solo, di fatto si pone indirettamente anche a favore dei consumatori tutelandoli da eventuali alterazioni del mercato. Fra l’altro, riguardo la tutela del consumatore avverso gli atti di concorrenza sleale, si richiamano le disposizioni del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) ed in particolare l’art. 26 che attribuisce all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il compito di vigilare a livello amministrativo sui messaggi pubblicitari individuando quelli ingannevoli, le pratiche commerciali scorrette e i comportamenti anticoncorrenziali. Nel caso di specie, contattata dal fattoquotidiano.it, la casa automobilistica ha fatto sapere di essere pronta a una conclusione bonaria della vicenda se ci sarà “l’immediata cessazione dell’utilizzo indebito del marchio”. Se il titolare dell’attività dovesse immediatamente cambiare l’insegna della sua paninoteca, Lamborghini potrebbe azzerare le richieste di danno, permettendo a Rella e ai suoi dipendenti di continuare a lavorare senza ulteriori intoppi, il quale ha replicato, lasciando intravedere la possibilità di un accordo bonario: “Se lo fanno davvero, se azzerano le richieste di danno, quell’insegna la cambio al volo, basta che l’incubo finisca una volta per tutte e si possa continuare a lavorare”.