

In data 25 maggio del 2018 Il Tribunale dell’Unione Europea di Lussemburgo emette Sentencia a favore del noto calciatore Leo Messi, che vince di nuovo una partita, questa volta non nei campi da calcio, ma contro IL MARCHIO “MASSI” e l’ Ufficio dell’Unione Europea della Proprietá Intellettuale (EUIPO).
Tutto ha inizio nell’agosto del 2011, quando il calciatore chiede all’ EUIPO di registrare il suo marchio per articoli di abbigliamento e scarpe utilzzate per lo sport. Alla richiesta di registrazione il il titolare del marchio “MASSI” si oppone lamentando il rischio di confusione tra i due marchi per la somiglianza della denominazione e in particolare la registrazione di entrambi nella stessa classe. Nel 2014 la EUIPO decide a favore del marchio “MASSI” denegando la registrazione del marchio di Leo Messi., sostenendo che sussiste un rischio di confusione tra i due marchi.
La decisione dell’ EUIPO si basa sul fatto che i marchi in causa sono simili perché i loro elementi dominanti, costituiti dai termini «MASSI» e «MESSI», sono quasi identici sotto il profilo visivo e fonetico e che una differenziazione concettuale verrebbe operata, eventualmente, solo da una parte del pubblico pertinente.
E’ importante dunque fare una breve introduzione su cosa si intende per la normativa giuridica in merito al rischio di confusione e per capire meglio quando possa configurarsi é necessario basarsi sugli enunciati dell’ articolo 8 del Regolamento CE 40/94 . Lo stesso dispone infatti che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore si ´puó negare la registrazione di un nuovo marchio a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussisterebbe infatti un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
La funzione essenziale e primaria del marchio consiste nel garantire al consumatore l’ identità sull’ origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere, senza possibile confusione, questo prodotto da altri di altra origine empresariale che si trovano nel mercato, inoltre é importante evitare che i prodotti diano un’immagine falsata sulla qualitá dello stesso. Il rischio di confusione si puó manifestare anche in un rischio di associazione dei marchi, non permettendone la distinzione e facendo credere al consumatore che entrambi appartengano al mismo titolare o impresa.
Contro la decisione dell’ EUIPO di non registrare il proprio marchio “MESSI”, il calciatore ha fatto ricorso al Tribunale Dell’ Unione Europea, la quale ha annullato la decisione dell’ EUIPO a favore dello stesso. Il Tribunale sottolinea, in primis, che i segni che compongono i marchi confliggenti presentano un grado di somiglianza medio sul piano visivo e conferma la conclusione tratta dall’EUIPO secondo cui i segni confliggenti sono molto simili sul piano fonetico.
Tuttavia, il Tribunale considera che l’EUIPO é incorsa in errore nel comparare i segni sul piano concettuale perché la notorietà di cui gode Leo Messi non riguarda unicamente quella parte del pubblico che si interessa al calcio e allo sport in generale, essendo il calciatore personaggio pubblico noto che appare continuamente in televisione e in radio. Peraltro, secondo il Tribunale della Unione Europea, l’EUIPO avrebbe dovuto valutare se una parte significativa del pubblico pertinente fosse o meno in grado di effettuare un’ associazione concettuale tra il termine “MASSI” e il nome del celebre giocatore di calcio.
Per concludere sencondo il TGUE sembrerebbe poco verosimile che un consumatore medio di tali prodotti non associ direttamente, nella maggior parte dei casi, il termine “MESSI” al nome del famoso calciatore e che sebbene sia possibile che qualche consumatore non ricordi o non conosca LEO MESSI, lo stesso non potrebbe rientrare nella figura tipica del consumatore medio, per di piú che acquisti articoli di abbigliamento di carattere sportivo. Per quanto i segni in conflitto siano complessivamente simili, le differenze concettuali che li separano sono tali da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche ritenute rilevanti dall’ EUIPO che ha comparato i due marchi sul piano puramente formale senza tener in conto la notorietá del calciatore.